Ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità civilistica, tra cui rientrano gli enti previdenziali privati, sono tenute ad allegare sia al bilancio di previsione sia al bilancio consuntivo il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. Tale documento ha la finalità di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi erogati e interventi realizzati.
Il Rapporto sui risultati di bilancio è strettamente correlato al Piano degli indicatori e dei risultati attesi predisposto in sede previsionale e consente di confrontare, attraverso l'utilizzo dei medesimi indicatori, i risultati effettivamente conseguiti con quelli attesi.
Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi specifici per gli enti del settore, il valore dell'indicatore target è individuato, come evidenziato nel Piano/Rapporto pubblicati nella sezione «Bilancio preventivo e consuntivo», nel mantenimento di un saldo positivo tra entrate totali e uscite totali per un arco temporale almeno di 30 anni. In sede di rendicontazione, i dati demografici ed economici di esercizio sono inoltre confrontati con le previsioni contenute nel bilancio tecnico.