Nella presente sezione sono pubblicati, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013, i dati relativi ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente. Tutti i procedimenti riportati di seguito sono da considerarsi procedimenti ad istanza di parte.
Link di accesso ai servizi di Previdenza e assistenza
Link: https://areariservata.enpacl.it/
Sito web Enpacl: www.enpacl.it
Iscrizione (Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, Art. 8 Statuto).
Procedimento diretto all’iscrizione all’Ente dei Consulenti del Lavoro iscritti ai rispettivi Ordini professionali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 509/1994. L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi tenuti dai Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
La procedura prevede l’acquisizione telematica mediante la piattaforma nazionale Albo Unico, alla quale possono accedere tutti i Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro, ovvero dalle singole notifiche trasmesse dagli Albi provinciali, e prevede l’associazione ad un numero di matricola. Il Team, dopo aver ricevuto la notifica di iscrizione dall’Albo unico o dall'Albo provinciale provvede controllare ed inserire i dati trasmessi.
Unità organizzativa responsabile del procedimento
Il procedimento è avviato d’ufficio e non prevede istanza di parte.
Con periodicità settimanale, l’Ente acquisisce telematicamente, tramite l’Albo Unico Nazionale, i dati anagrafici dei nuovi iscritti ai diversi Ordini provinciali dei Consulenti del Lavoro o registra i dati trasmessi singolarmente dagli Albi provinciali a mezzo pec.
L’avvenuta iscrizione viene comunicata al nuovo iscritto tramite PEC o email, con allegata la lettera personalizzata di benvenuto a firma del Presidente dell’Ente, contenente le credenziali di accesso e la nota informativa sulla polizza sanitaria integrativa.
Cancellazione (Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, Art. 8 Statuto).
Procedimento diretto alla cancellazione dall’Ente dei Consulenti del Lavoro iscritti ai rispettivi Ordini professionali e produce la cessazione degli effetti dell’iscrizione all’Ente e degli obblighi dichiarativi e contributivi.
La procedura prevede l’acquisizione da parte del Team delle informazioni contenute nella nota di cancellazione trasmessa a mezzo pec dagli Albi provinciali.
Unità organizzativa responsabile del procedimento
Il procedimento è avviato d’ufficio e non prevede istanza di parte.
L’avvenuta cancellazione, contenente le informazioni sugli adempimenti residui, viene comunicata al Consulente del Lavoro tramite PEC o email a firma del Responsabile del Team.
I Consigli Provinciali comunicano all’Ente, attraverso la piattaforma condivisa “ALBO UNICO”, alla quale possono accedere tutti i Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro, i periodi di sospensione sia a tempo determinato che indeterminato, nonché le relative revoche.
Le comunicazioni vengono acquisite tramite procedura informatica, registrate con numero di protocollo e assegnate allo specifico Team (a seconda della regione di residenza del richiedente), che provvede alla relativa istruttoria inserendo i dati nell’archivio informatico. L’Ente prende atto dei provvedimenti assunti dal CPO e con la medesima decorrenza comunicata dall’Ordine professionale aggiorna lo status del CDL.
Unità organizzativa responsabile del procedimento
ENPACL procede all’invio di una nota (sia al Consulente che all’ordine professionale di appartenenza, per conoscenza), nella quale viene comunicata la presa d’atto del relativo provvedimento assunto dall’Ordine e la conseguente sospensione da parte dell’Ente della richiesta della contribuzione riferita al periodo oggetto di sospensione.
Qualora la notifica del provvedimento di sospensione, a tempo determinato o indeterminato, nonché dell’eventuale revoca pervenga dal Consiglio Territoriale di Disciplina, e non anche dall’ Ordine professionale di appartenenza, l’Ente richiede direttamente al CPO la trasmissione del provvedimento assunto dall’organo preposto (Consiglio Disciplina).
Unità organizzativa responsabile del procedimento
Dopo aver lavorato la richiesta di Durc con esito ad ‘I’ ed aver richiesto ed ottenuto la regolarizzazione, potrà essere rilasciare il certificato e aggiornata l’istruttoria della domanda in procedura.
Pensione di vecchiaia (art.5 del Regolamento di previdenza e assistenza).
Procedimento diretto ad esercitare il diritto di accesso al pensionamento di vecchiaia, a domanda, a favore dei/delle Consulenti del Lavoro in possesso dei requisiti anagrafico, contributivo e in alcuni casi di importo, prescritti dall’art.5 del Regolamento di Previdenza e Assistenza.
Unità organizzativa responsabile del procedimento
Pensione di vecchiaia anticipata (art.6 del Regolamento di Previdenza e Assistenza)
Procedimento diretto ad esercitare il diritto di accesso al pensionamento di vecchiaia anticipata, a domanda, a favore dei/delle Consulenti del Lavoro in possesso dei requisiti anagrafico e contributivo, prescritti dall’art.6 del Regolamento di Previdenza e Assistenza.
Unità organizzativa responsabile del procedimento
Direzione Previdenza e Assistenza
Dirigente Laura Brusco
E-mail: laura.brusco@enpacl.it
Tel. 06 51054414
Modulistica e documenti da allegare all’istanza di parte
La domanda di pensione deve essere compilata e inviata in modo sicuro, facile, rapido ed economico utilizzando l’apposita procedura telematica che l’Enpacl ha messo a disposizione all'interno dell’area, riservata all’Associato/a, dei Servizi Enpacl on line.
Provvedimento finale
La domanda viene acquisita tramite procedura informatica, registrata con numero di protocollo e assegnata al Team competente in base alla Regione di residenza del/della richiedente. Il Team verifica la sussistenza dei requisiti necessari, formalizzando e tracciando tutte le verifiche effettuate.
In caso di esito positivo, il Team avvia l’istruttoria e inserisce i dati nel sistema informatico dell’Ente ai fini dell’attivazione della prestazione.
Il Dirigente della Direzione Previdenza e Assistenza, a seguito delle opportune verifiche, autorizza l’accoglimento o, in caso contrario, la reiezione della domanda, comunicandone l’esito al/alla Consulente.
Poteri sostitutivi in caso di ricusazione
L’interessato/a presenta all'Enpacl il ricorso avverso la ricusazione della domanda.
Il ricorso, corredato da copia del documento di identità, può essere trasmesso a info@enpacl.it o a info@enpacl-pec.it oppure inviato per posta ordinaria o per raccomandata ad
Enpacl – Viale del Caravaggio, 78 – 00147 ROMA ovvero consegnarla direttamente a mano presso la sede dell’Ente.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpacl delibera nel merito.
Il Dirigente della Direzione Previdenza e Assistenza, procede alla comunicazione dell’accoglimento, ovvero della ricusazione, del ricorso disposto dal Consiglio di Amministrazione.
L’interessato/a può, nel caso di recusazione, produrre ricorso giurisdizionale al Tribunale Competente per Territorio.
Procedimento diretto ad esercitare il diritto di accesso al pensionamento di invalidità, a domanda, a favore dei/delle Consulenti del Lavoro la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo, a causa di malattia o infortunio sopravvenuto all'iscrizione all'Ente, sempre che sussista il requisito di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione, ovvero di cinque anni nel caso in cui l'evento invalidante sia causato da infortunio.
La pensione può essere erogata solo in presenza di regolarità contributiva.
In caso di rateazione dei debiti contributivi, la regolarità si determina con il versamento dell'ultima rata.
Unità organizzativa responsabile del procedimento
Cumulo dei periodi assicurativi (art. 1, comma 195 della legge n° 232/2016 – modifica Legge 228/2012).
Procedimento diretto ad esercitare la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, maturati presso gli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del conseguimento di un’unica pensione. Per la misura del trattamento vengono utilizzati anche i periodi coincidenti.
La facoltà può essere esercitata da chi non è già titolare di trattamento diretto a carico di una gestione previdenziale. Può chiedere il cumulo anche chi ha raggiunto i requisiti per il diritto autonomo a pensione nelle singole gestioni.
Le prestazioni che possono essere interessate al cumulo sono le pensioni di vecchiaia, anticipata, inabilità nonché le pensioni a superstiti indiretta e di reversibilità.
Unità organizzativa responsabile del procedimento
Modulistica e documenti da allegare all’istanza di parte
Modulistica e documenti da allegare all’istanza di parte
Procedimento diretto ad esercitare la facoltà del Consulente del Lavoro cancellato dall'Enpacl alla prosecuzione volontaria dei versamenti relativi alla contribuzione soggettiva.
Al momento di presentazione della domanda, il richiedente deve aver maturato almeno due anni di contribuzione all'Ente.
La prosecuzione volontaria è valida solo ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia. L'importo del versamento volontario annuo è pari al contributo soggettivo minimo in vigore dall'anno di presentazione della domanda.
Il Dirigente della Direzione Previdenza, previa verifica, autorizza l’accoglimento o, viceversa, la recusazione e ne trasmette comunicazione dell’esito al Consulente.
Procedimento diretto ad esercitare il diritto di accesso al pensionamento di reversibilità o pensione indiretta, a domanda, a favore del coniuge superstite e/o dei figli minori o inabili a proficuo lavoro.
Contribuzione facoltativa aggiuntiva (art.10 dello Statuto e art. 48 del Regolamento di Previdenza e Assistenza)
Procedimento diretto ad esercitare la facoltà del Consulente del Lavoro iscritto all'Enpacl, anche se pensionato, con esclusione dei pensionati e vecchiaia anticipata, di versare annualmente un contributo facoltativo aggiuntivo al fine di incrementare il proprio montante contributivo.
La misura del contributo è pari a euro 500,00 o multipli.
Unità organizzativa responsabile del procedimento
Direzione Previdenza e Assistenza
Dirigente Laura Brusco
E-mail: laura.brusco@enpacl.it
Tel. 06 51054414
Indennità di maternità art. 32 (art. 70 D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.)
Procedimento diretto alla erogazione della indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio.
L'indennità compete per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi la data effettiva del parto e spetta anche in caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza. L'indennità spetta anche per l'ingresso in famiglia di un bambino adottato o affidato fino alla maggiore età sia per le adozioni nazionali che per le adozioni internazionali.
Rateazione dei debiti contributivi (art.49 del Regolamento di previdenza e assistenza)
Procedimento diretto alla concessione della rateazione delle somme dovute dal Consulente del Lavoro debitore nei confronti dell’Ente per contribuzione soggettiva, di maternità e integrativa nonché delle relative sanzioni previste dal presente Regolamento di previdenza e assistenza.
La rateazione è concessa esclusivamente a domanda, per tutti i debiti afferenti alle annualità di contribuzione, sino all’annualità antecedente l’anno dell’istanza.
La domanda di rateazione deve riguardare l’intero debito, inteso come somma complessiva di contributo soggettivo, di maternità e integrativo nonché sanzioni, calcolate alla data di presentazione della domanda. Essa ha efficacia ricognitiva del debito.
Direzione Previdenza e Assistenza
Dirigente Laura Brusco
E-mail: laura.brusco@enpacl.it
Tel. 06 51054414
Informalmente: Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, qualora in base alla natura del documento richiesto non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l'esistenza di controinteressati e sia possibile l'accoglimento immediato;
Formalmente: la richiesta di accesso formale può essere spedita agli indirizzi sopra indicati per entrambe le modalità di richiesta utilizzare l'apposito modulo qui disponibile.
Costi per la richiesta e riproduzione di documenti amministrativi dell’Ente
Per la spedizione dei documenti effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, il costo è a totale carico del richiedente, che dovrà effettuare il pagamento contrassegno dell’importo complessivo (spese di spedizione oltre costi di rimborso fotocopie).
Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti già archiviati in formato non modificabile, è dovuto il solo diritto di ricerca.
Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in euro 0,25 a
pagina per riproduzioni di documento formato UNI A4 e nella misura di euro 0,50 a pagina per
riproduzioni formato UNI A3.
Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, il richiedente dovrà provvedere al pagamento
dell’imposta di bollo, fornendo all’ufficio competente al rilascio la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.
Modalità pagamento
Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario:
Intestazione ENPACL-ENTE NAZ. PREV.E ASS. CONS.LAVORO
IBAN: IT86Q0569603211000045000X93
Filiale 138 ROMA - SEDE
BICPOSOIT22ROM
specificare nella causale: “Accesso ai documenti amministrativi
I servizi elencati di seguito sono erogati da enti o società terze. ENPACL si limita a svolgere funzioni di intermediazione o di sostegno economico, senza intervenire direttamente nella loro gestione.