Vecchiaia anticipata

Requisiti
Dal 1° gennaio 2021 sono previsti i seguenti requisiti:

  1. 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione; 
  2. 60 anni di età
  3. regolarità contributiva. In caso di rateazione dei debiti contributivi, la regolarità si determina con il versamento dell'ultima rata.

Si riporta tabella esplicativa.

Anno Requisito contributivo Requisito anagrafico Cancellazione
2013 36 60 (nati nel 1953)

Richiesta cancellazione

2014 36 60 (nati nel 1954)
2015 37 60 (nati nel 1955)
2016 37 60 (nati nel 1956)
2017 38 60 (nati nel 1957)
2018 38 60 (nati nel 1958)
2019 39 60 (nati nel 1959)
2020 39 60 (nati nel 1960)
2021 40 60 (nati nel 1961) Non richiesta cancellazione
2022 40 60 (nati nel 1962) Non richiesta cancellazione
2023 40 60 (nati nel 1963) non richiesta cancellazione
2024 40 60 (nati nel 1964) non richiesta cancellazione

 

Decorrenza
La pensione decorre dal mese successivo a quello della domanda, in presenza dei requisiti previsti. La domanda va presentata accedendo alla propria area riservata dei ‘Servizi on line’, dove è presente l’apposita modulistica editabile.

 

Misura della pensione
La pensione di vecchiaia è determinata in due quote.

La prima, è relativa ai contributi versati fino al 31 dicembre 2012 ed è calcolata con il sistema in trentesimi, tipico dell'Enpacl.  Questa, a sua volta, si compone di due parti:

  • una è pari a tanti trentesimi quante sono le annualità contributive accreditate dalla data di iscrizione fino al 31 dicembre 2009 (compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione e/o riscatto) per l'importo della pensione base in essere alla stessa data; 
  • l’altra è pari a tanti trentesimi quante sono le annualità contributive accreditate dall'anno 2010 a tutto il 2012 (compresa l'anzianità derivante da ricongiunzione e/o riscatto) per l'importo della pensione base in essere al 31 dicembre 2012;

L'importo è maggiorato del 7,5% dell'ammontare dei contributi per marche Russo Spena apposte fino all’anno 1991 nonché di quanto complessivamente dovuto e versato a titolo di contribuzione integrativa fino alla data di decorrenza della pensione, nella misura del 10% (fino al 31 dicembre 2002) e dell'8% (dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2012).

La seconda, è relativa ai contributi versati dal 1 gennaio 2013. Da allora la pensione è calcolata con il metodo contributivo nel rispetto del principio pro rata. Concorrono a determinare il montante la contribuzione soggettiva e le somme corrisposte a titolo di contribuzione volontaria, di riscatto e di ricongiunzione per periodi afferenti ad annualità successive all’anno 2012. Anche il contributo integrativo versato dal 2013 fa parte del montante con esclusione, dal 1 gennaio 2014, di un quarto del contributo dovuto.

 

Rivalutazione delle pensioni 
Gli importi di tutte le pensioni erogate sono rivalutati annualmente in base alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica.