Totalizzazione (D. Lgs. n. 42/2006 e successive modificazioni)
La totalizzazione consente di utilizzare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso l'Enpacl o altre gestioni previdenziali per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità, a superstiti e costituisce una alternativa alla ricongiunzione onerosa.
La totalizzazione riguarda tutti i periodi assicurativi: non è possibile la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni previdenziali (es. non si può chiedere di unificare i periodi di due gestioni previdenziali ENPACL e INPS se l'assicurato ha versato contributi anche alla Cassa Ragionieri) sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione (es. non si può chiedere di unificare 10 anni di contribuzione ENPACL se risulta un periodo contributivo di 12 anni).
La pensione totalizzata è pagata direttamente dall'Inps, restando ovviamente a carico di ciascuna gestione l'onere delle singole quote.
Per il riconoscimento della pensione in totalizzazione è necessario non essere titolari di trattamento pensionistico autonomo in alcuna delle gestioni in cui si è stati iscritti.
La pensione di invalidità Enpacl, se definitiva, preclude il diritto a ottenere la pensione totalizzata.
Domanda
La domanda di pensione in totalizzazione deve essere presentata alla gestione presso cui, da ultimo, si è o si è stati iscritti. A questa spetta l'onere di verificare che risultino maturati tutti i requisiti previsti per il riconoscimento del diritto a pensione. Ciascuna gestione determina la quota pensionistica di propria competenza.
Requisiti e decorrenze
Le prestazioni conseguibili con la totalizzazione, in presenza del requisito della regolarità contributiva, sono:
-pensione di vecchiaia: i requisiti e la decorrenza sono riportati nella tabella A;
-pensione di anzianità: i requisiti e la decorrenza sono riportati nella tabella B;
-pensione di inabilità: con i requisiti e le decorrenze previste nella gestione di iscrizione al momento dell'evento inabilitante (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e/o della cancellazione); ) ;
-pensione indiretta ai superstiti: con i requisiti e le decorrenze previste nella gestione di iscrizione al momento del decesso dell'iscritto (1° giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa).
Tabella A
Maturazione requisiti | Età | Contributi (anni) | Finestra (dalla maturazione dei requisiti) |
---|---|---|---|
2021 | 66 | 20 | 18 mesi |
2022 | 66 | 20 | 18 mesi |
2023 | 66 | 20 | 18 mesi |
2024 | 66 | 20 | 18 mesi |
Tabella B
Maturazione requisiti | Contributi (anni) | Finestra (dalla maturazione dei requisiti) |
---|---|---|
2021 | 41 | 21 mesi |
2022 | 41 | 21 mesi |
2023 | 41 | 21 mesi |
2024 | 41 | 21 mesi |
Misura della pensione
La pensione totalizzata è di norma calcolata col sistema contributivo. Tuttavia, se l'anzianità contributiva maturata presso l'Enpacl è pari o superiore a quella minima necessaria per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, si applica il più favorevole sistema di calcolo previsto dalla normativa dell'Ente