Totalizzazione (D. Lgs. n. 42/2006 e successive modificazioni)

La totalizzazione consente di utilizzare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso l'Enpacl o altre gestioni previdenziali per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità, a superstiti e costituisce una alternativa alla ricongiunzione onerosa. 

La totalizzazione riguarda tutti i periodi assicurativi: non è possibile la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni previdenziali (es. non si può chiedere di unificare i periodi di due gestioni previdenziali ENPACL e INPS se l'assicurato ha versato contributi anche alla Cassa Ragionieri) sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione (es. non si può chiedere di unificare 10 anni di contribuzione ENPACL se risulta un periodo contributivo di 12 anni). 
La pensione totalizzata è pagata direttamente dall'Inps, restando ovviamente a carico di ciascuna gestione l'onere delle singole quote.

Per il riconoscimento della pensione in totalizzazione è necessario non essere titolari di trattamento pensionistico autonomo in alcuna delle gestioni in cui si è stati iscritti. 
La pensione di invalidità Enpacl, se definitiva, preclude il diritto a ottenere la pensione totalizzata.

Domanda
La domanda di pensione in totalizzazione deve essere presentata alla gestione presso cui, da ultimo, si è o si è stati iscritti. A questa spetta l'onere di verificare che risultino maturati tutti i requisiti previsti per il riconoscimento del diritto a pensione. Ciascuna gestione determina la quota pensionistica di propria competenza.

Requisiti e decorrenze
Le prestazioni conseguibili con la totalizzazione, in presenza del requisito della regolarità contributiva,  sono:
-pensione di vecchiaia: i requisiti e la decorrenza sono riportati nella tabella A; 
-pensione di anzianità: i requisiti e la decorrenza sono riportati nella tabella B; 
-pensione di inabilità: con i requisiti e le decorrenze previste nella gestione di iscrizione al momento dell'evento inabilitante (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e/o della cancellazione); ) ; 
-pensione indiretta ai superstiti: con i requisiti e le decorrenze previste nella gestione di iscrizione al momento del decesso dell'iscritto (1° giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa).

Tabella A 

 Maturazione requisiti     Età     Contributi
(anni)
 Finestra 
(dalla maturazione dei requisiti)
2021 66 20 18 mesi
2022 66 20 18 mesi
2023 66 20 18 mesi

 

Tabella B 

 Maturazione requisiti Contributi
(anni)
 Finestra 
(dalla maturazione dei requisiti) 
2021 41 21 mesi
2022 41 21 mesi
2023 41 21 mesi

 

Misura della pensione

La pensione totalizzata è di norma calcolata col sistema contributivo. Tuttavia, se l'anzianità contributiva maturata presso l'Enpacl è pari o superiore a quella minima necessaria per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, si applica il più favorevole sistema di calcolo previsto dalla normativa dell'Ente