Soggettivo

Minimo, massimo e aliquota

I Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente, compresi i pensionati, sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo soggettivo, calcolato pari al 12 % del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell'anno precedente. Sono previsti limiti massimi e minimi.
Il contributo soggettivo è rapportato a mese, in relazione al periodo di effettiva iscrizione all’Ente nell'anno solare.

Consulta qui la misura e i limiti della contribuzione 2024

Neo iscritti infra trentacinquenni 
I giovani che si iscrivono all'Ente per la prima volta con età inferiore ai 35 anni, per l'anno di iscrizione e per i 4 anni successivi, versano il contributo soggettivo con l'applicazione dell'aliquota pari al 6% anziché al 12%. Tale riduzione è prevista anche in caso di contribuzione soggettiva dovuta nella misura minima. 
Ai fini della riduzione non è necessaria alcuna richiesta e il neo iscritto ha facoltà, a domanda, di farsi applicare l'aliquota intera, con decorrenza dal mese successivo alla richiesta. Per presentare la domanda  clicca qui.

I pensionati iscritti 
I pensionati che restano iscritti all'Ente possono ottenere, a domanda, il dimezzamento dell'aliquota contributiva (6% anziché 12%). La riduzione può essere richiesta in occasione della presentazione della comunicazione obbligatoria da rendere nel mese di settembre di ciascun anno e decorre dalla data di pensionamento ovvero, per gli anni successivi, dal 1° gennaio dell’anno della richiesta. 
Il supplemento di pensione sarà calcolato conteggiando sia il contributo soggettivo che l'integrativo effettivamente corrisposto. 

I lavoratori dipendenti (o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria)
versano il contributo soggettivo con l'aliquota ordinaria: non sussiste, infatti, alcuna riduzione.

Comunicazione obbligatoria annuale 

Entro il 2 ottobre 2023, tutti i Consulenti del Lavoro che risultino iscritti, anche per frazione d'anno all'Albo professionale, devono comunicare all'Ente, esclusivamente in via telematica, l'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari ai fini IVA, conseguito e prodotto nell'anno precedente, nonché versare il contributo soggettivo (12% del reddito professionale, detratto il minimo) e il contributo integrativo.

La comunicazione deve essere comunque effettuata, anche nei casi di reddito pari a zero.

Deducibilità
Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Ricordati di versare il contributo soggettivo alle scadenze fissate.
Eviterai così l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di previdenza e assistenza!!! 
 
Puoi controllare in qualsiasi momento la tua posizione assicurativa collegandoti ai servizi online
ENPACL ON LINE