Ricongiunzione

Periodi contributivi precedenti l'anno 2013

Condizioni
Al Consulente del Lavoro che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o presso altre gestioni previdenziali per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione, presso l'Enpacl, di tutti i periodi maturati nelle citate forme previdenziali. La legge esclude pertanto che si possano ricongiungere solo alcuni periodi.

Ricongiunzione in entrata e in uscita
La ricongiunzione dei periodi assicurativi può essere esercitata:
1) trasferendo i contributi da altro/i Ente/i all'Enpacl (ricongiunzione in "entrata" - Enpacl: Ente accentrante); 
2) trasferendo i contributi Enpacl ad altro Ente (ricongiunzione in "uscita": Enpacl: Ente trasferente).
Possono inoltrare domanda di ricongiunzione in "entrata" solo gli iscritti all'Enpacl. Possono inoltrare domanda di ricongiunzione in "uscita" solo i cancellati dall'Enpacl.

Effetti della ricongiunzione
I periodi assicurativi, maturati presso altre gestioni previdenziali precedentemente all'iscrizione all'Enpacl, si sommano a quelli maturati presso l'Ente, incrementando quindi l'anzianità contributiva totale. I periodi assicurativi maturati presso altre gestioni e coincidenti con quelli Enpacl sono utili esclusivamente ai fini dell'eventuale integrazione dei contributi ridotti versati all'Ente, incrementando quindi la misura della pensione.

Esercizio della facoltà
Gli uffici dell’Ente determineranno l’eventuale onere della ricongiunzione, con l’utilizzo delle tavole approvate dai Ministeri vigilanti. Il prospetto della possibile rateizzazione è comunicato all'interessato che, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può: 

1) effettuare il pagamento dell'intera somma; 
2) effettuare il pagamento della parte corrispondente alle prime 3 rate;
3) presentare una domanda di rateazione diversa (più breve) da quella proposta dall'ufficio. 
Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto, determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

Va precisato, inoltre, che la contribuzione trasferita in ENPACL a seguito di ricongiunzione, per la parte eccedente la riserva matematica necessaria per il finanziamento della maggior quota di pensione, viene aggiunta al montante contributivo individuale (dunque valida ai fini della misura ma non del diritto).

Rinuncia
Il mancato pagamento, in tutto o in parte, dell'onere della ricongiunzione ovvero la mancata comunicazione di una diversa modalità di rateazione entro il termine di 60 giorni, è inteso come rinuncia alla facoltà di ricongiunzione.

Facoltà per i superstiti
In caso di decesso dell'iscritto, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata, entro 2 anni dall'evento, anche dai superstiti dell'iscritto.

Ricongiunzione gratuita dei contributi
È data facoltà di optare per la ricongiunzione gratuita dei contributi versati presso altre gestioni obbligatorie in epoca antecedente il 1 gennaio 2013 (data di entrata in vigore presso ENPACL del metodo di calcolo contributivo, pro rata temporis, delle pensioni). In tal caso, i contributi trasferiti dalla gestione obbligatoria di provenienza, comprensivi degli interessi, sono acquisiti dall’ENPACL a montante individuale e computati ai fini pensionistici con il metodo contributivo di calcolo della prestazione. Ciò significa che tali contributi verranno considerati dall’Ente validi ai fini della misura ma non del diritto alla pensione. Occorre precisare che, in tal caso, il riconoscimento a montante individuale dei contributi ha effetto dalla effettiva data di riversamento all’Ente da parte della gestione obbligatoria di provenienza.”

Periodi contributivi successivi all'anno 2012

Condizioni
Al Consulente del Lavoro che sia stato iscritto dopo l'anno 2012 a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o presso altre gestioni previdenziali per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione, presso l'Enpacl, di tutti i periodi maturati nelle citate forme previdenziali. La legge esclude pertanto che si possano ricongiungere solo alcuni periodi.

Ricongiunzione in entrata e in uscita 
La ricongiunzione dei periodi assicurativi può essere esercitata:
1) trasferendo i contributi da altro/i Ente/i all'Enpacl (ricongiunzione in "entrata"); L'operazione è a titolo gratuito. 
2) trasferendo i contributi Enpacl ad altro Ente (ricongiunzione in "uscita")

Possono inoltrare domanda di ricongiunzione in "entrata" solo gli iscritti all'Enpacl. Possono inoltrare domanda di ricongiunzione in "uscita" solo i cancellati dall'Enpacl.

Effetti della ricongiunzione
I periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali precedentemente all'iscrizione all'Enpacl si sommano a quelli maturati presso l'Ente, incrementando quindi l'anzianità contributiva totale.
La somma rivalutata dei contributi maturati presso altro Ente previdenziale incrementa il montante contributivo già maturato presso l'Enpacl.

I periodi assicurativi maturati presso altre gestioni e coincidenti con quelli Enpacl sono utili esclusivamente ai fini dell'eventuale integrazione del montante contributivo Enpacl.

Esercizio della facoltà
Se entro 60 giorni dalla comunicazione dell'Ente l'iscritto non rinuncia espressamente alla ricongiunzione, la stessa si intenderà perfezionata.

 

Per presentare la domanda vai sul portale dei Servizi Enpacl Online