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L'approvazione della Riforma in Gazzetta Ufficiale

L’Assemblea dei Delegati dell’Enpacl nella riunione del 24 e 25 giugno 2008 ha approvato il nuovo testo dello Statuto introducendo due importanti novità:
- l’istituzione del contributo facoltativo aggiuntivo che tutti gli iscritti possono versare - con le stesse modalità del contributo soggettivo obbligatorio - al fine di costituire un montante che darà luogo ad una quota extra di pensione, calcolata con il sistema contributivo; ciò per favorire l’innalzamento della misura della pensione, finanziata con una forma di contribuzione volontaria;
- l’inserimento della regolarità contributiva tra i requisiti richiesti per l’eleggibilità a componente degli Organi collegiali dell’Ente.
L’Assemblea ha altresì approvato il nuovo testo del Regolamento di attuazione dello Statuto con le seguenti rilevanti modifiche, successivamente integrate nella riunione del 25 giugno 2009:
• sono state introdotte cinque diverse fasce di contribuzione che tengono conto dell’anzianità di iscrizione all’Enpacl, compresa l’anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e altre cinque, rispondenti appunto al principio di gradualità, a cominciare invece dal 1° gennaio 2014; per i primi cinque anni non è più prevista alcuna forma di riduzione contributiva, ossia la contribuzione di prima fascia ha valore intero ai fini pensionistici per favorire l’ingresso delle nuove generazioni di Consulenti del Lavoro.

 

 Contributo Soggettivo 
Anzianità di iscrizione
1/1/2010
1/1/2014
Fino a 5 anni
1.300
1.950
Da 6 a 10 anni
2.600
3.300
Da 11 a 15 anni
3.300
4.950
Da 16 a 20 anni
3.700
5.550
Da 21 in poi
4.300
6.450


A partire dal sesto anno, a coloro i quali risultino iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria è riconosciuta, a domanda, la facoltà di corrispondere il contributo soggettivo in misura ridotta, con conseguente riduzione in termini pensionistici;
• è stato rimosso il limite anagrafico dei cinquantacinque anni di età per riscattare sia il periodo del praticantato, sia gli anni di contribuzione versata in misura ridotta. Nel primo caso è stato semplicemente eliminato un involontario refuso contenuto nel vecchio testo normativo, mentre nel secondo caso la diversa modalità di riscatto, applicata in funzione della normativa riguardante l’istituto della ricongiunzione, ha comportato la eliminazione di detto limite anagrafico;
• non è più prevista la restituzione dei contributi soggettivi per i Consulenti del Lavoro che, al compimento del 65° anno di età, si cancellino dall’Enpacl senza aver maturato i requisiti contributivi per il diritto a pensione. Per coloro che possiedono almeno tre anni di contribuzione e iscrizione è data facoltà, per contro, di chiedere la liquidazione di una rendita, reversibile ai superstiti, calcolata con il sistema contributivo sulla base dei contributi (riscatto e ricongiunzione compresi) effettivamente versati.
Per quanto riguarda le prestazioni, in virtù del principio dell’equità intergenerazionale, all’aumento della misura dei contributi corrisponderà necessariamente un adeguato aumento dei trattamenti pensionistici e infatti:
• a partire dal 1° gennaio 2010 la pensione sarà costituita da tre quote base: la prima quota calcolata con l’importo base della pensione in essere al 31 dicembre 2009, rapportato alle annualità e al tipo di contribuzione maturate fino a tale data; la seconda quota conteggiata invece con l’importo base modificato e rapportato alle annualità di iscrizione e contribuzione che ricadono nel nuovo sistema dall’1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2013; la terza determinata con l’importo base modificato e rapportato alle annualità di iscrizione e contribuzione che ricadono nel nuovo sistema dal 1 gennaio 2014. L’importo pensionistico derivante dall’applicazione del nuovo sistema è incrementato dagli importi complessivamente versati a titolo di contribuzione integrativa nella misura del 10% fino al 31 dicembre 2002 e dell’8% per gli anni successivi;
• a decorrere dal 1° gennaio 2010 i pensionati che rimangono iscritti possono versare il contributo soggettivo previsto per la prima fascia contributiva. In tal caso, il supplemento di pensione sarà calcolato conteggiando esclusivamente il contributo integrativo corrisposto nello stesso periodo.


Quadro di raffronto tra i dati del bilancio tecnico


Prima della riforma
• saldo previdenziale positivo sino al 2017;
• saldo contabile positivo sino al 2019;
• patrimonio positivo sino al 2036.
Dopo la riforma
• saldo previdenziale positivo sino al 2033;
• saldo contabile positivo sino al 2038;
• patrimonio positivo sino al 2060.

 

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha esaminato e valutato positivamente i provvedimenti deliberati dall’Assemblea dei Delegati con l’unica eccezione relativa all’articolo 24 del Regolamento attuativo, di disciplina della pensione aggiuntiva.

La comunicazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale, Parte Prima n°28 del 4 febbraio 2010. 

Per leggere il testo integrale dello Statuto clicca qui

Per leggere il testo integrale del Regolamento di attuazione dello Statuto clicca qui

Rassegna Stampa
Iltalia Oggi – La riforma in Gazzetta Ufficiale
Adnkronos/Labitalia Via libera alla Riforma dell’Ente dei Consulenti del Lavoro
Labitalia gruppo Adnkronos Enpacl, via libera a riforma previdenziale ente Consulenti del lavoro
Yahoo! Notizie - Enpacl, via libera a riforma previdenziale ente Consulenti del lavoro
Okkupati - Enpacl, via libera a riforma previdenziale ente Consulenti del lavoro